Energy Release, decreto firmato con stretta sulla compensazione

30 Luglio 2025

Nella serata di ieri, 29 luglio, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto che modifica il meccanismo della “Energy Release”, a valle della confort letter arrivata dalla Commissione Europea (provvedimento in basso).

L’Energy Release e il correttivo

Come noto la norma, nella versione già emanata nel corso del 2024, prevede l’anticipazione di energia a prezzo calmierato per gli energivori, a fronte dell’impegno a realizzare impianti a rinnovabili con i quali restituire, nei successivi venti anni, l’energia anticipata.

Il nuovo decreto, spiega la nota Mase diffusa ieri, prevede l’introduzione di una procedura competitiva per la selezione dei soggetti incaricati della realizzazione di nuova capacità di generazione e della restituzione dell’energia anticipata.

Si interviene poi con l’inserimento di una clausola che evita l’eventuale sovraremunerazione dell’investimento nello sviluppo di impianti Fer al termine dei venti anni contrattuali, anche tenendo conto dell’anticipazione triennale dell’energia a prezzo calmierato.

Le integrazioni adottate, prosegue il comunicato, tutelano il corretto funzionamento del mercato e sono in linea con l’obiettivo prioritario del Mase: non pregiudicare l’assegnazione dell’energia anticipata già avvenuta a marzo 2025, salvaguardare il legittimo affidamento degli operatori e mantenere la sostenibilità economica dell’operazione per i beneficiari.

Il decreto, nel confermare l’allocazione dell’energia anticipata a 65 €/MWh secondo le domande già accolte dal Gse pochi mesi fa, prevede lo svolgimento di una procedura competitiva aperta a tutti i soggetti interessati alla realizzazione della nuova capacità (energivori, aggregatori, produttori di rinnovabili, terzi delegati) e un meccanismo di compensazione economica e di clausola di estensione automatica dei contratti, nel caso in cui emerga un vantaggio economico residuo al termine del periodo ventennale.

Le novità rispetto alla bozza di metà luglio

In attesa di confrontarci sul nuovo testo con consulenti che abbiamo già contattato, rispetto alla bozza circolata nelle settimane scorse, una prima analisi mostra in primis una stretta sul calcolo del vantaggio residuo: nel testo definitivo si considera il minore valore tra i flussi attualizzati dell’energia anticipata e la differenza – se positiva – con quelli della fase di restituzione (art. 1, a, iii, lettera r).

Si aggiunge inoltre un tetto massimo alla sovracompensazione, che non potrà comunque superare il valore attualizzato dei flussi del periodo di anticipazione (art. 7, comma 4, lettera g).

Altre modifiche riguardano i costi operativi, per i quali il decreto firmato fissa un valore di riferimento di 22 €/kW/anno indicizzato (art. 7, comma 1, lettera l) e il rafforzamento dei diritti dei clienti energivori nelle aggregazioni (art. 2, commi 4-5).

Infine, viene corretta la piattaforma di riferimento per i prezzi di mercato da EPEX a EEX, mentre sono state rese più puntuali alcune formulazioni tecniche e giuridiche per garantire coerenza normativa e maggiore certezza operativa.

La procedura competitiva

Il decreto, sia nella bozza sia nella versione firmata, con un nuovo articolo 6-bis del decreto Energy Release, introduce una procedura competitiva che dovrà essere avviata dal Gse entro 90 giorni dalla pubblicazione delle regole operative. Se queste dovessero uscire a settembre, i bandi potrebbero dunque arrivare entro la fine del 2025 e le aste svolgersi nel primo trimestre del 2026.

Alla gara potranno partecipare i clienti energivori, anche in forma aggregata, i produttori terzi delegati e anche i produttori indipendenti, cioè quelli che non hanno un accordo preliminare con un aggregatore o con un cliente energivoro.

Questi ultimi dovranno soddisfare tre condizioni: essere in possesso del titolo abilitativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, avere una connessione approvata alla rete elettrica e garantire la conformità ambientale secondo il principio europeo del “Do No Significant Harm” (Dnsh).

Un punto non chiaro riguarda le garanzie economiche. Il testo finale (lettera b, comma 1 dell’art. 1) corregge la formulazione della bozza, ma al momento resta il dubbio se anche i produttori indipendenti debbano fornire le stesse garanzie richieste agli aggregatori.

Partecipare, vincere o perdere

Come spiegavamo nel commentare la bozza, il comma 5 del nuovo articolo 6-bis prevede poi che, se un cliente energivoro decidesse di non partecipare alla procedura competitiva, si consideri comunque come se avesse offerto il prezzo minimo. In questo modo resta formalmente in graduatoria, ma non assume obblighi ulteriori e potrà regolare il rapporto con il proprio fornitore attraverso un contratto bilaterale.

Se l’energivoro partecipa all’asta ma presenta un’offerta troppo alta e viene quindi escluso, il Gse gli assegna un produttore indipendente selezionato tra i vincitori della gara e l’energivoro dovrà pagare il cosiddetto premio marginale.

Chi partecipa e vince, infine, non paga né riceve premi d’asta, ma deve farsi carico direttamente della realizzazione della nuova capacità rinnovabile, anche nel caso in cui il produttore terzo non abbia preso parte all’asta. In questo scenario il compenso al produttore sarà definito tramite accordo bilaterale, ma la responsabilità della costruzione resterà in capo all’energivoro vincitore

Va poi considerato che chi perde l’asta dopo aver partecipato non potrà più recedere né rimodulare i volumi di energia richiesti, nemmeno se i prezzi di mercato dovessero calare.
Resterà quindi vincolato al prezzo marginale d’asta.

Scritto da Clara Sorrentino