AUTOCONSUMO A DISTANZA

L’autoconsumo a distanza è una delle forme di “autoconsumo diffuso” disciplinate dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), approvato con Delibera ARERA 727/2022/R/eel e operativamente regolato dal GSE nelle Regole Operative aggiornate (luglio 2025). La base normativa primaria si trova nel Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 – che recepisce la direttiva UE 2018/2001 – e negli articoli 30-33 di tale decreto, nonché nell’articolo 14 e 16 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210. Il TIAD esplicita le tipologie di configurazioni ammissibili tra le quali rientra “l’autoconsumatore individuale a distanza tramite rete di distribuzione” e “l’autoconsumatore individuale a distanza con linea diretta”.

Chi può esercitare autoconsumo a distanza

Il soggetto che può avvalersi dell’autoconsumo a distanza è definito come “autoconsumatore individuale di energia rinnovabile a distanza” (art. 2, comma 1, lettera m, TIAD), cioè un cliente finale, persona fisica o giuridica, che produce energia da fonti rinnovabili e la consuma in uno o più punti prelievo, riconducibili giuridicamente e amministrativamente allo stesso soggetto.

Requisiti chiave:

  • Coincidenza tra il titolare dei punti di produzione e dei punti di consumo (individuati tramite unico codice fiscale o unica partita IVA).
  • I punti devono essere registrati correttamente sui sistemi GSE (piattaforma GAUDÌ).
  • La domanda di accesso deve essere presentata telematicamente dallo stesso “Soggetto Referente” tramite il portale GSE.

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Scritto da Clara Sorrentino