CERTIFICATI BIANCHI: UN GRANDE VANTAGGIO NEL RISPARMIO ENERGETICO
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2025, aggiorna la disciplina generale sui certificati bianchi, estende la validità del meccanismo fino al 2030 fissando obiettivi nazionali di risparmio energetico crescenti per ogni anno d’obbligo dal 2025 al 2030, rivede le modalità di accesso, la tabella degli interventi ammissibili, la gestione dei progetti aggregati inclusi diversi soggetti titolari, la valutazione dei risparmi energetici (standardizzato, consuntivo, semplificato) e aggiorna i requisiti di ammissione degli interventi, conferma tra i soggetti obbligati i distributori di energia elettrica e gas con oltre 50.000 clienti finali ma ammette anche ESCo, imprese ed enti accreditati come soggetti proponenti.
Quali sono i riferimenti normativi consolidati
Articolo 7 del D.Lgs. 115/2008, con tutte le modifiche e integrazioni recepite dal D.M. 21/07/2025, prevede obblighi quantitativi annuali fissati dal nuovo decreto come almeno il 40% dell’obbligo minimo per il 2025 e il 50% per il 2026, con il coinvolgimento diretto di ARERA, Ministero dell’Ambiente e GSE per controlli e monitoraggio della compliance.
Come si sviluppa in obblighi, soggetti, modalità operative
Distributori con almeno 50.000 clienti sono obbligati annualmente al conseguimento di risparmi energetici misurati in TEE, i progetti aggregati sono consentiti con responsabilità solidale tra soggetti, le modalità di rilascio dei TEE includono quelle standardizzate tramite schede tecniche, consuntive su misure reali e semplificate, mentre sono state ampliate le tecnologie ammesse con inclusione della geotermia, riconoscimento degli interventi di “deep renovation” e aggiornamento alle FER limitatamente ai soli usi non elettrici se comportano incremento di efficienza energetica.
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