ENEA: avvio controlli documentali imprese gasivore
L’ARERA ha approvato il protocollo di intesa con ENEA e CSEA per la verifica L’ARERA con la determina 23 aprile 2024 2/2024 – DSME ha approvato il protocollo di intesa con ENEA e CSEA, con cui l’ENEA verificherà la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021
L’ARERA ha approvato il protocollo di intesa con ENEA e CSEA per la verifica
L’ARERA con la determina 23 aprile 2024 2/2024 – DSME ha approvato il protocollo di intesa con ENEA e CSEA, con cui l’ENEA verificherà la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021 n. 541.
L’ENEA verifica che le imprese, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, risultino titolari di:
- un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 (contenente una diagnosi energetica conforme all’Art. 8 del D. Lgs. 102/2014 comunicata ad ENEA);
- una diagnosi energetica conforme all’Art. 8 del D. Lgs. 102/2014, comunicata ad ENEA ed in corso di validità alla data di presentazione della domanda tramite il portale CSEA.
L’ENEA svolgerà i seguenti controlli sulle imprese:
- 100% delle imprese: caricamento sul Portale ENEA (audit102.enea.it) di una diagnosi energetica prima della data della domanda di agevolazione a CSEA.
In caso di assenza, ENEA provvederà a comunicare all’impresa richiedente la mancanza di tale requisito dando alla stessa, entro 10 giorni solari, la possibilità di dare evidenza dell’esistenza, alla data di presentazione della domanda di agevolazione a CSEA, della diagnosi sul portale ENEA.
Trascorsi i 10 giorni solari, in assenza di risposte da parte delle imprese o in caso di risposte non chiarificatrici, ENEA comunicherà a CSEA la non sussistenza dei requisiti. - estrazione del campione del 3% delle diagnosi energetiche da sottoporre a controllo documentale, secondo la stessa procedura concordata con il MASE per i controlli ex D. Lgs. 102/2014. Le imprese ricadenti nel campione verranno avvisate tempestivamente via PEC da ENEA prima dell’inizio della fase di valutazione a campione delle diagnosi energetiche e alla conclusione della stessa. La fase valutativa della suddetta documentazione caricata dalle imprese sul portale ENEA potrà prevedere anche una richiesta di integrazione alle imprese da parte di ENEA in caso di documentazione mancante o non chiara. In tal caso le imprese dovranno inviare ad ENEA, entro 10 giorni solari dalla richiesta, la documentazione mancante ad ENEA e tale documentazione sarà esaminata da ENEA al fine di valutare la conformità della diagnosi all’Allegato II del D. Lgs. 102/2014.
In caso di mancata risposta, o di risposta non chiarificatrice, alla Richiesta di integrazione da parte delle imprese, nei tempi prestabiliti, la diagnosi verrà considerata non conforme ed ENEA comunicherà a CSEA la non sussistenza dei requisiti per i seguiti di competenza.
L’analisi documentale sarà svolta, per ciascuna ragione sociale, sulla diagnosi energetica più recente disponibile e caricata sul Portale Audit 102 alla data di inizio della valutazione.
Fonte: ARERA, ENEA