Iperammortamento 2026
Una misura potenzialmente decisiva per gli investimenti 4.0, oggi ferma in attesa del decreto attuativo, che lascia imprese e progetti industriali in un limbo regolatorio.
Sintesi dello stato dell’arte
L’Iperammortamento 2026, introdotto dalla legge 30 dicembre 2025 n. 199, rappresenta una delle misure cardine per il rilancio degli investimenti in beni strumentali 4.0 nel nostro Paese. Nonostante la norma primaria sia formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, la misura non è ancora pienamente operativa: manca il decreto attuativo interministeriale previsto dal comma 433, trasmesso dal MIMIT al MEF il 5 gennaio scorso ma rimasto bloccato a seguito della decisione politica, confermata dal viceministro Leo il 5 febbraio a Telefisco, di eliminare il vincolo «Made in UE/SEE» per i beni agevolabili. Questo ha reso necessaria una riscrittura sostanziale del decreto, il cui impianto certificativo era interamente costruito attorno alla verifica dell’origine territoriale.
Il ritardo genera incertezza applicativa reale. Imprese come Visio S.p.A., che stanno già accompagnando i propri clienti industriali nella pianificazione di investimenti agevolabili, dagli impianti FER agli strumenti di monitoraggio energetico integrati nel perimetro 4.0, si trovano ad operare senza un quadro regolamentare definitivo, con il rischio di dover rivedere progetti già avviati in funzione di chiarimenti ancora attesi.
Sono sei i nodi interpretativi che il decreto dovrà sciogliere
Il primo riguarda gli scaglioni di investimento (180% fino a 2,5M€, 100% fino a 10M€, 50% fino a 20M€): la norma non chiarisce se le soglie si calcolino anno per anno o sull’intero periodo 2026-2028, con impatti rilevanti sulla pianificazione pluriennale degli investimenti.
Il secondo concerne i sistemi di stoccaggio energetico (BESS): il comma 429 include i BESS tra i beni agevolabili nell’ambito dell’autoproduzione FER, ma non specifica se l’agevolazione si applichi anche a sistemi installati a servizio di impianti fotovoltaici preesistenti. La Transizione 5.0 escludeva esplicitamente questa fattispecie; l’Iperammortamento 2026 tace, creando ambiguità su un segmento di mercato particolarmente dinamico.
Il terzo punto investe il software in modalità cloud (SaaS, PaaS, IaaS, CaaS): l’Allegato V richiama esplicitamente soluzioni cloud, ma il meccanismo della maggiorazione presuppone beni capitalizzati e ammortizzabili, mentre i canoni cloud sono costi di esercizio. Senza un chiarimento, le soluzioni software oggi prevalenti rischiano di restare fuori dal perimetro agevolabile.
Il quarto nodo riguarda le acquisizioni in leasing: la bozza di decreto prevede una comunicazione intermedia entro 60 giorni con documentazione del pagamento del 20% del costo di acquisizione, requisito di difficile soddisfazione nei contratti di leasing finanziario. Sarebbe necessario, come già previsto dal Decreto Comunicazioni del 15 maggio 2025, equiparare la stipula del contratto di leasing al versamento dell’acconto.
Il quinto tema è la portabilità degli investimenti avviati nel 2025: la norma primaria, agganciando il concetto di «effettuazione» all’articolo 109 del TUIR, include naturalmente i beni ordinati nel 2025 e consegnati nel 2026. Tuttavia circolano indiscrezioni su una possibile restrizione che escluderebbe gli impegni assunti prima del 1° gennaio 2026, con impatto diretto su ordini già formalizzati.
Il sesto punto smonta il falso problema del vincolo UE sui componenti FER: la tesi secondo cui il Regolamento NZIA 2024/1735 imporrebbe comunque requisiti di origine europea per le componenti degli impianti rinnovabili è priva di fondamento applicativo. Per i soli moduli fotovoltaici esiste il Registro ENEA; per tutti gli altri componenti (BESS, inverter, strutture) non esiste alcun elenco pubblico né meccanismo di verifica, rendendo qualsiasi discriminazione territoriale giuridicamente e operativamente inapplicabile.
In sintesi, la misura è strutturalmente solida ma applicativamente ferma. Ogni settimana senza decreto è una settimana in cui gli investimenti più complessi, proprio quelli che Visio segue con maggiore intensità per i propri clienti industriali, restano in attesa di un quadro regolamentare che consenta di trasformare le intenzioni in impegni contrattuali certi.